La società C.F. è una società a conduzione familiare che si occupa prevalentemente di produzione di carpenteria metallica e della relativa fornitura nell’ambito di contratti pubblici e privati.
Tale attività viene svolta all’interno di uno stabilimento industriale realizzato grazie ad un contributo in conto impianti erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico e ad un contratto di mutuo stipulato con IRFIS Finsicilia. NEL 2013 la detta società chiedeva alla Prefettura di Agrigento la propria iscrizione nella White List, ossia nella lista concernente l’elenco delle imprese non soggette ad infiltrazioni mafiose. La Prefettura esitava negativamente tale istanza in considerazione dei contenuti dell’informativa antimafia resa poco prima dalla Prefettura medesima. Informativa, quest’ultima, fondata esclusivamente sul presunto collegamento esistente tra la società C.F. ed altra società, la S. srl, destinataria, a sua volta, di un’informativa prefettizia interdittiva. In particolare la Prefettura aveva ritenuto di poter ravvisare un collegamento tra le due società per il fatto che il Direttore Tecnico della società C.F., ingegner L.P., partecipava con un quota nominale di euro trentamila al capitale sociale della società S.; e tutto ciò senza tenere conto del fatto che quando l’ingegnere L.P. ha assunto la partecipazione al capitale sociale della società S. quest’ultima appariva immune da misure interdittive, e che comunque l’ingegnere L.P. aveva da tempo dismesso la propria quota di partecipazione nell’altra società .La società C.F. proponeva allora un ricorso giurisdizionale, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Leonardo Cucchiara, contro il Ministero dell’Interno, per l’annullamento , previa sospensione, dell’informativa antimafia, atteso il rischio di tracollo finanziario della società, in considerazione del fatto che le banche avevano disposto la revoca dei fidi concessi ;il CGA accoglieva la richiesta cautalare avanzata dagli avvocati Rubino e Cucchiara, invitando il Prefetto di Agrigento a riesaminare la situazione. Nelle more l’Amministrazione prefettizia emetteva una nuova informativa antimafia in ragione dell’operazione societaria con cui l’ingegnere L,P, aveva dismesso la propria quota di partecipazione al capitale della società S.; si sarebbe trattato, ad avviso della Prefettura, di un’operazione fittizia, in quanto non accompagnata da alcun effettivo pagamento di denaro da parte degli acquirenti. Anche tale nuovo provvedimento veniva impugnato dagli Avvocati Rubino e Cucchiara mediante motivi aggiunti di ricorso, con nuova richiesta cautelare; anche in questo caso il CGA accoglieva la richiesta cautelare avanzata dai difensori atteso che ” i motivi che dovrebbero giustificare la natura assritamente fittizia della denunciata operazione di dismissione delle quote societarie non sembrano dotati del necessario grado di univocità e congruenza”.Da ultimo, esaminando il merito della controversia, il CGA ha ritenuto fondati i motivi di ricorso formulati dagli Avvocati Rubino e Cucchiara, non avendo l’Amministrazione illustrato compiutamente le ragioni per le quali il pagamento simulato del corrispettivo della cessione delle quote potesse essere considerato un indice obiettivo dell’esistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa; richiamando un orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato secondo cui ” non è vero che qualsiasi contatto istauratosi tra l’impresa interdetta ed un’altra impresa debba di per sè costituire una presunzione assoluta di pericolo di permeabilità mafiosa, ma è necessario che la natura, la consistenza ed i contenuti della modalità di collaborazione tra le due imprese siano idonei a rivelare il carattere illecito dei legami stretti tra i due operatori economici”.Ed ancora il CGA ha ritenuto fondata la censura formulata dai difensori secondo cui ” la motivazione del provvedimento conclusivo non può mai basarsi su semplici sospetti e non deve mai prescindare dall’evidenziare gli elementi obiettivi e soggettivi delle condotte su cui si fonda il giudizio”; nè è stat0 indicato alcun elemento di fatto o evidenziata alcuna condotta da cui desumere che il direttore della società C.F. abbia subito pressioni o condizionamenti da parte della società S. Pertanto il CGA ha ritenuto il provvedimento interdittivo impugnato insufficientemente motivato e lo ha annullato; per effetto della sentenza resa dal CGA la società C.F. potrà mantenere la sua iscrizione alla White list, ossia alla lista concernente l’elenco delle imprese non soggette ad infiltrazione mafiosa.