Come si ricorderà era pervenuto alla soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Agrigento un esposto contenente la presunta firma del dr. Claudio Lombardo responsabile dell’Associazione Mare Amico circa la regolarità dei chioschi ubicati nella località bovo marina del territorio del comune di Montallegro; successivamente però il dottor claudio lombardo ha disconosciuto la firma apposta in calce all’esposto. Nondimeno per effetto dell’esposto si è messo in moto un iter procedimentale culminato con l’adozione di cinque ordinanze di rimessione in pristino adottate dalla Soprintendenza sulla base di asserite irregolarità riscontrate. Già quattre ordinanze erano stato sopese dai giudici amministrativi con appositi provvedimenti cautelari, pronunziati su ricorsi patrocinati dagli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò. L’ultimo giudizio pendente, relativo al ricorso proposto dalla sig.ra M.A. di 57 anni residente a Montallegro, aveva avuto una fase interlocutoria, poichè il Tar aveva richiesto documentati chiarimenti in ordine alle asserite difformità riscontrate dalla soprintendenza nello stabilimento della ricorrente. Adempiuti gli incombenti istruttori gli avvocati Rubino e Airò hanno proposto motivi aggiunti di ricorso nell’interesse della ricorrente, anche afferenti l’asserita mancanza di autorizzazione paesaggistica, atteso che, per effetto delle circolari dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali il nulla osta favorevole della Soprintendenza ha una durata pari a quella della concessione demaniale marittima che, per effetto del decreto dell’Assessore Regionale del territori e dell’Ambiente è stata prorogata d’ufficio sino al 31 dicembte 2020; ed allora, atteso che la concessione demaniale marittima inerente lo stabilimento in questione risulta a tutt’oggi valida ed afficace, l’asserita mancanza di autorizzazione paesaggistica risulta priva di fondamento. Il Tar Sicilia,Palermo, Sezione Prima, Presidente il Dr. Calogero Ferlisi, relatore la Dr.ssa Aurora Lento, condividendo le censure formulate dagli Avvocati rubino e airò, ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza di rimessione in pristino adottata dalla Soprintendenza di Agrigento, fissando per la trattazione del merito del ricorso l’udienza del mese di maggio 2018. Pertanto fino alla trattazione del merito della controversia il chiosco della sig.ra M.A. continuerà regolarmente ad essere aperto per effetto del provvedimento cautelare emesso dal Tar.