E la mozione di sfiducia nei confronti della sindaca si Favara Anna Alba, più volte presentata dai consiglieri del gruppo misto Marilì Chiapparo, Rossana Castronovo, Vito Maglio e Sergio Caramazza, si arricchisce delle firme degli ex consiglieri di maggioranza, oggi passati all’opposizione. Le motivazioni che muovono tali consiglieri sono differenti su centri versi e di riuniscono in altri. In una mozione motivata di bene 14 pagine, i consiglieri spiegano le loro motivazioni. Di seguito uno stralcio.
“Mozione di sfiducia al Sindaco ai sensi dell’art. 52 D.Lgs.n.267/2000 e ai sensi dell’art. 10 della L.R. 35/1997, come sostituito dall’art. 2della L.R. 25/2000 e modificato dall’art. 7 della Legge Elettorale n. 6 del 05.04.2011 e come successivamente modificato dall’art. 4 della L.R. n. 17/2016.
I sottoscritti Consiglieri Comunali del “Gruppo Misto” Marilì Chiapparo, Sergio Caramazza, Rossana Castronovo e Vito Maglio, nonché i consiglieri del “Movimento 5 Stelle” Carmelo Sanfratello, Massimo Liotta, Carmelo Costa, Calogero Pirrera, Giuseppe Sorce, Giusy Sciara e Danila Baio, tutti in carica presso il Comune di Favara, trasmettono la presente mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco ai sensi dell’art. 52 D.Lgs.n.267/2000, dell’art. 10 della L.R. della Regione Siciliana n.35/1997, così come sostituito dall’art. 2, comma 1, della L. R. n. 25/2000 e
modificato dall’art. 7 della legge elettorale n. 6 del 05.04.2011 e come successivamente modificato dall’art. 4 della L.R. n.17/2016. PREMESSA IN DIRITTO La mozione di sfiducia al Sindaco rientra tra i provvedimenti del Consiglio comunale caratterizzati da una elevatissima discrezionalità , sindacabile solamente in caso di manifesta illogicità o evidente travisamento dei fatti (T AR Sicilia Catania, sez. III, 12 maggio 2011 – in senso conforme – Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, 28 settembre 2007, n. 886) . In altri termini, la mozione rientra tra quei provvedimenti la cui motivazione può essere anche incentrata su una diversità di orientamenti politici fra Sindaco e maggioranza consiliare, per cui non deve essere motivata in riferimento a precise inadempienze del Sindaco rispetto al programma in base al quale è stato eletto (cfr. anche TAR Sicilia Palermo, sez. I, 20 agosto 2007, n. 1955 – nonché, con riferimento alla normativa nazionale, TAR Lombardia Milano, sez. I, 5 febbraio
2009, n. 1145). Sicché di fronte ad una “ motivazione politica ”, le eventuali ed ulteriori contestazioni di ripetute inadempienze e violazioni da parte del Sindaco rispetto al programma elettorale in base al quale è stato eletto risulterebbero “ irrilevanti ed inutili” ai fini della legittimità dell’approvazione della mozione di sfiducia stessa, atteso che le ragioni politiche della sfiducia stessa sfuggono alla cognizione del Giudice amministrativo, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata. Tuttavia, ad abundantiam, nella presente mozione verranno passate in rassegna non solo le “motivazioni politiche” della sfiducia al Sindaco, ma anche quelle “giuridico- amministrative” per inadempienze al suo programma elettorale e per violazioni agli specifici obblighi che la legge impone al suo ruolo”. Per coerenza, a firmare la mozione di sfiducia dovrebbero aggiungersi anche i consiglieri che opposizione l’hanno fatta in consiglio comunale e che ora troverebbero una dimensione reale al parlato in Aula consiliare. Attendiamo la convocazione del prossimo consiglio comunale per conoscere le sorti della sindaca Alba, della giunta e di Favara.