Ha il carattere di interrogazione urgente quello esposto dai consiglieri del Gruppo Misto Marilì Chiapparo, Rossana Castronovo, Vito Maglio, Sergio Caramazza e Giuseppe Nobile di Favara, in merito alla procedura di scelta del professionista iscritto all’Albo degli Avvocati di fiducia del Comune di Favara per “per l’opposizione al Decreto Ingiuntivo n.1260/2018 del 31.10.2018 emesso dal Tribunale di Agrigento nel procedimento civile R.G. n.2749/2018 promosso da Alaimo Costruzioni s.r.l. contro il Comune di Favara – con risposta scritta e orale”. Di seguito la nota integrale inviata alla sindaca Alba e al presidente del consiglio Di Naro.
“I sottoscritti consiglieri comunali Marilì Chiapparo, Rossana Castronovo, Vito Maglio, Sergio Caramazza e Giuseppe Nobile del “Gruppo Misto”, ai sensi dell’art. 35 del vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”.
PREMESSO
che, in data 31.10.2018, è stato notificato al Comune di Favara il Decreto Ingiuntivo n.1260/2018, emesso dal Tribunale di Agrigento nel procedimento civile R.G. n.2749/2018 promosso dalla Alaimo Costruzioni s.r.l.; che, con determinazione Sindacale n. 70 del 05.12.2018, il Sindaco premette che l’A.C. ha tentato un bonario componimento della controversia con la controparte e ciò tenuto conto che “l’opposizione avrebbe comunque comportato la necessità di assumere una consistente prenotazione di spesa, occorrente per l’affidamento a un professionista esterno del servizio di patrocinio legale e difesa di questo Ente … prenotazione di spesa che sarebbe ammontata a circa 9.800,00”; che, con la suddetta determinazione Sindacale n. 70 del 05.12.2018, il Sindaco ha autorizzato il Responsabile della P.O n. 1 all’affidamento diretto, ad uno dei professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati di fiducia del Comune di Favara, del servizio di patrocinio legale e difesa dell’Ente per l’opposizione al decreto ingiuntivo in premessa; che, sempre nella suddetta determinazione Sindacale si legge che la costituzione in giudizio di questo Comune verrà finanziata con le risorse di cui al Cap. 138, art. 1 denominato “liti, arbitraggi e consulenze – risarcimento danni” del bilancio comunale;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Interrogano le SS.VV.
di riferire se, nel rispetto del Regolamento comunale per l’affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all’Ente, il Comune di Favara abbia, come previsto dall’art. 4 del citato Regolamento, proceduto ad apposito appalto di servizi, mediante invito di almeno tre professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati di fiducia e abbia proceduto ad aggiudicare il servizio medesimo in favore del soggetto che ha offerto il maggior ribasso, ciò anche perchè come si legge nella determinazione sindacale in premessa “l’opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe comunque comportato la necessità di assumere una consistente prenotazione di spesa, occorrente per l’affidamento a un professionista esterno del servizio di patrocinio legale e difesa di questo Ente … prenotazione di spesa che sarebbe ammontata a circa 9.800,00”; se, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, all’eventuale appalto di servizi è stata data adeguata diffusione e dunque conoscibilità; se abbia preferito, invece, altre procedure di scelta e quali siano stati i criteri selettivi; di riferire il nominativo del professionista cui è stato affidato l’incarico del servizio di difesa e patrocinio legale del Comune di Favara per l’opposizione al decreto ingiuntivo in premessa e se, alla data odierna, è stata assunta la prenotazione di spesa che nella determinazione sindacale si legge essere pari ad € 9.800,00; di riferire, in ultimo, per completezza di dati, la somma ingiunta al Comune di Favara con il decreto indicato in premessa, considerando che nella determinazione sindacale n. 70 del 05.12.2018 non è dato sapere. Si aspetta una risposta scritta e la trattazione dell’argomento in una delle prossime adunanze consiliari, a termini di Regolamento.